La recentissima sentenza della Cassazione Civile n.23574 del 9 ottobre 2017 ha statuito che i genitori affidatari devono essere convocati e ascoltati anche nel giudizio di secondo grado, per poter valutare e tenere in debita considerazione l’interesse del minore.
Il principio è consacrato nell’art. 2 comma 1 della legge n. 173 del 2015 che ha integrato il precedente comma 1 dell’art. 15 Legge sull’adozione (n. 184/1983) in virtù del quale si stabilisce che l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria, devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, l’affidamento e l’adottabilità del bambino, e hanno facoltà di far conoscere la propria opinione nel processo. Il caso è quello di una minore dichiarata adottabile – perché in stato di abbandono – dal Tribunale per i minori di Catanzaro, nel 2013. All’epoca i giudici rilevarono una “assoluta inadeguatezza della madre allo svolgimento del ruolo genitoriale” e un “colpevole comportamento omissivo da parte del padre”, incapace di tutelare la bambina dalla vita sregolata e instabile della donna. La sentenza è stata ribaltata dalla Corte di appello, che ha revocato la dichiarazione dello stato di adottabilità ritenendo il padre maturo, responsabile. La consulenza effettuata nel secondo grado ha convinto i giudici a dare una seconda possibilità all’uomo che, nel frattempo, aveva avviato una convivenza con una nuova compagna e si era procurato un lavoro remunerativo.
Il tutore della minore ha presentato ricorso avverso la decisione della Corte di appello e a seguito del ricorso la Suprema Corte ha riconosciuto l’importanza del ruolo assunto dagli affidatari nell’ambito dello sviluppo psico-fisico del bambino, in un momento centrale per la formazione della sua personalità. L’interesse del bambino ruota intorno a una valutazione complessiva, che dovrà tener presente anche la prospettiva di conservazione di quei rapporti con le figure che vi ruotano intorno. L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria – si legge nella sentenza depositata ieri – devono essere convocati, a pena nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore. Tale norma – prosegue il documento – per il suo carattere processuale e in assenza di una disciplina di diritto transitorio, impone di affermarne la cogenza anche nel giudizio di secondo grado. Essendo venuta meno l’ascolto e quindi anche una valutazione complessiva dell’interesse del minore la Cassazione senza esitazione ha cassato la sentenza.