L’art. 64 della legge fallimentare prevede che sono privi di effetto rispetto ai creditori , se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento , gli atti a titolo gratuito , esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
La Corte di Cassazione con ordinanza n.. 28829 del 30 novembre scorso si è pronunciata in merito ad un’attribuzione patrimoniale disposta dal marito a favore della moglie in occasione della separazione personale di coniugi avente ad oggetto la proprietà della casa coniugale. Tale disposizione era stata effettuata quattro mesi prima dell’ammissione del disponente a concordato preventivo. La Cassazione afferma che deve essere revocata e quindi considerata atto gratuito la disposizione patrimoniale qualora non venga provato che la disposizione stessa abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento del coniuge beneficiario o dei figli. L’onere della prova cade in capo all’opponente e deve avere ad oggetto lo scopo della disposizione e la sua proporzione al patrimonio del disponente. Non è soggetta a revoca, pertanto, solo quell’attribuzione familiare priva di corrispettivo diretta a soddisfare il mantenimento della famiglia e adeguata alle possibilità economiche del genitore/coniuge poichè essa consisterebbe nell’adempimento di una obbligazione di mantenimento . Nella valutazione del caso concreto assumerà rilievo quanto previsto in separazione e tanto più sarà argomentata e giustificata la disposizione patrimoniale tanto meno sarà possibile revocarla. La Corte pone a base della propria decisione l’art. 47 della legge fallimentare in virtù del quale il legislatore tutela la casa del fallito, sottratta al generale principio di apprensione da parte della procedura, fino alla liquidazione delle attività, nel caso in cui sia necessaria all’abitazione del fallito e della sua famiglia.