SEPARAZIONE – DIVORZIO-
Chi si rivolge all’Avv.Caterina Bernardi per ottenere il sostegno e un aiuto professionale in un momento della propria vita così delicato e doloroso quale è quello della crisi famigliare potrà trovare una professionista capace di ascoltare e consigliare le scelte maggiormente rispondenti alla situazione con l’obbiettivo primario e principale di tutelare al massimo i minori coinvolti nella vicenda. La soluzione stragiudiziale è sempre privilegiata perché l’esperienza nel campo insegna che gli accordi e i compromessi rispondono sempre di più alle esigenze della famiglia. L’avvocato non risparmia il proprio tempo , dedicandosi con dedizione al proprio cliente, cosa che un Giudice non può e non riesce a fare. Normalmente le decisioni giudiziali sono lacunose , non riuscendo a coprire in modo esaustivo le esigenze famigliari. Al contrario un accordo redatto con professionalità e accuratezza è idoneo a rispondere alle esigenze famigliari che vengono esposte nei lunghi colloqui in studio. L’accordo tanto più è specifico tanto meno farà discutere le parti.
E’ interessante l’utilizzo per la risoluzione del conflitto dello strumento della negoziazione assistita, da utilizzare nel caso in cui i coniugi abbiano ciascuno il proprio difensore . Tale procedura permette di addivenire alla separazione celermente, soprattutto nei fori in cui la fissazione dell’udienza presidenziale avviene a distanza anche di sei mesi dal deposito del ricorso per separazione. Tale procedura, peraltro, prevede interessanti sgravi fiscali rispetto alle spese legali sostenute. (APPROFONDISCI – NEGOZIAZIONE ASSISTITA)
Con la recente riforma del divorzio il tempo che deve intercorre tra l’udienza presidenziale di separazione e la presentazione del ricorso per ottenere la cessazione o lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio ( divorzio) è di 6 mesi in caso di separazione consensuale e un anno in caso di separazione giudiziale. Questa riforma nella pratica comporta normalmente che l’accordo ottenuto in sede di separazione venga riproposto in sede di divorzio. Pertanto, tranne casi particolari in cui dovessero evidenziarsi questioni particolarmente complesse, anche i costi della procedura saranno particolarmente contenuti soprattutto nel caso in cui lo studio legale abbia già assistito la parte o le parti in sede di separazione e quindi sia già a conoscenza del quadro famigliare. (APPROFONDISCI TERMINE PER PROPORRE DIVORZIO C.D. DIVORZIO BREVE)
Anche per le unioni civile, tra persone delle stesso sesso, possono essere sciolte, come prevedono gli artt. 22/23 della legge 76 dell 20/05/2016 . Lo scioglimento ( non si parla di divorzio ma di scioglimento anche se si tratta di istituto analogo) degli effetti civili dell’unione si ottiene senza passare per l’istituto della separazione. E’ interessante notare come il legislatore sia stato estremamente moderno e abbia colto il segno dei tempi : ormai il divorzio ha perso molto la sua essenza nella realtà attuale tenuto conto che tra separazione e divorzio decorrono pochi mesi ( 6 o al massimo 12) e che quindi ormai il divorzio è sentito dall’operatore del diritto come un’inutile doppione della separazione.
APPROFONDISCRI: UNIONI CIVILI E DIVORZIO )